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D.Lvo 22/02/2006 n. 128

1. L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

Art. 18 - Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 8, 9, 13, 14 e 15 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinquantamila euro.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 7 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 5 e 11 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro.

5. Chiunque riempie bombole utilizzando le apparecchiature installate presso gli impianti stradali di distribuzione di GPL per uso autotrazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a diecimila euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata ed è disposta la chiusura di tutte le attrezzature eroganti GPL da un minimo di cinque giorni fino ad un massimo di trenta giorni. Qualora la violazione venga nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è triplicata ed è disposta la chiusura di tutte le attrezzature eroganti GPL da un minimo di trenta giorni fino ad un massimo di sei mesi.

6. L'utente che abbia autorizzato il riempimento di cui al comma 5 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a quattromila euro. E' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Chiunque, senza autorizzazione del proprietario del serbatoio, travasa GPL in serbatoi di terzi installati presso i consumatori ed a loro concessi in comodato o in locazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro.

8. La sanzione di cui al comma 7, ridotta di un terzo si applica anche al comodatario o al locatario che abbia autorizzato il riempimento. E' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. DLS 22/02/2006 n.128 – Installazione ed esercizio impianti GPL, distribuzione GPL.

9. L'azienda distributrice di GPL che non stipula la polizza di assicurazione di cui all'articolo 16 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentomila euro a un milione di euro.

10. L'azienda distributrice che non ottempera a quanto previsto all'articolo 10, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentomila euro a un milione di euro.

11. Nei casi di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 7 non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. Nel caso previsto dal comma 7 si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, o di quella di vendita, qualora prevista, per un periodo da due a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca definitiva. In ogni caso viene disposto il sequestro delle attrezzature e degli impianti e degli automezzi utilizzati dall'autore dell'illecito.

13. L'autorità competente ad applicare le sanzioni previste nel presente articolo è l'ente competente.

14. Nei casi di cui ai commi 5 e 12, l'applicazione della sanzione viene comunicata all'autorità competente ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie ivi previste.

Art. 19 - Abrogazioni

1. Sono abrogate la legge 23 marzo 1958, n. 327, la legge 2 febbraio 1973, n. 7, e la legge 1° ottobre 1985, n. 539, e ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.

Art. 20 - Esclusioni

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano

a) agli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti destinati all'autotrazione

b) ai depositi di rivenditori dettaglianti di gas di petrolio liquefatti confezionato in bombole.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 non si applicano agli operatori terzi facenti parte integrante dell'organizzazione commerciale delle aziende distributrici in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 e che effettuano la vendita di prodotto in esclusiva con il marchio delle aziende distributrici stesse e attraverso recipienti di proprietà di tali aziende.

3. Gli operatori di cui al comma 2, sono autorizzati alla vendita dall'ente competente, previa loro domanda corredata da documentazione sotto- scritta dalla azienda distributrice che dimostri l'appartenenza all'organizzazione commerciale della azienda stessa. Entro il 28 febbraio di ogni anno, tali soggetti inviano all'ente competente apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attesti il permanere del rapporto contrattuale.

Art. 21 – Entrata in vigore Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Scajola, Ministro delle attività produttive Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Pisanu, Ministro dell'interno Castelli, Ministro della giustizia Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Visto, il Guardasigilli: Castelli DLS 22/02/2006 n.128 – Installazione ed esercizio impianti GPL, distribuzione GPL.

 

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